Ecco quali sono i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito sul trattamento e l’inquadramento di alcuni benefit riconosciuti nell’ambito di un piano di welfare aziendale:
- benefit erogati in favore degli amministratori che non percepiscono alcun compenso
- trattamenti di estetica
- corsi di formazione linguistica a favore dei familiari dei lavoratori
Benefit a favore di amministratori che non percepiscono alcun compenso
L’esempio preso in esame dall’Agenzia dell’Entrate è il seguente: il Consiglio d’Amministrazione della società è formato da 3 membri, di cui uno solo percepisce compensi in denaro.
I benefit erogati a tutti i membri del CdA non possono essere esclusi dal reddito per due ragioni:
- l’assenza del requisito della categoria omogenea di dipendenti dal momento che dei 3 amministratori solo uno è retribuito per l’incarico dalla società;
- la circostanza che i benefit siano corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto, assolvendo una funzione essenzialmente remunerativa.
Trattamenti di estetica
Tra i benefit non possono essere ricondotti i trattamenti estetici presso centri specializzati, trattandosi di servizi alla persona non aventi rilevanza sociale e, pertanto, non perseguendo specifiche finalità.
Non viene riconosciuta neppure la detraibilità dell’IVA sull’acquisto da parte della società dei trattamenti estetici, in quanto i trattamenti in questione non presentano, anche in ragione dell’oggetto sociale, “un stretto rapporto di strumentalità tra l’esercizio dell’attività svolta dal soggetto passivo e l’utilizzo del bene o del servizio”.
Corsi di formazione linguistica a favore dei familiari dei lavoratori
Vengono ammessi tra i benefit i rimborsi per corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori da effettuare al di fuori del circuito scolastico. Riguardo la possibilità di ricomprendere tra i benefit detassabili anche i corsi di lingua non forniti direttamente dal datore di lavoro, ma acquistati dal lavoratore e rimborsati dal datore di lavoro. La prestazioni eseguita, riconducibili alle finalità educative e di istruzione, potrà essere indipendentemente sia di natura pubblica sia di natura privata.
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