L’AE fornisce alcuni interessanti chiarimenti e interpretazioni in relazione al contributo a fondo perduto finalizzato a compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo in questo periodo.
Quali sono i requisiti previsti?
L’AE chiarisce che tra i contribuenti ammessi alla richiesta del contributo rientrano tra gli altri:
– le società tra professionisti, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione previste dalla normativa per i lavoratori autonomi, questo in quanto le società stesse producono a tutti gli effetti reddito di impresa;
– i contribuenti che applicano regimi forfettari di liquidazione dell’imposta
– le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo che contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente o di pensionato;
– i contribuenti che esercitano attività d’impresa o che siano titolari di reddito agrario e contestualmente rientrino in una delle categorie di esclusione prevista dall’art. 25 c. 2 DL 34/2020. In questo caso per verificare o meno la spettanza del contributo sarà necessario riferirsi alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo.
Possono infine rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio in esame esclusivamente i soggetti costituiti entro la data del 30 aprile 2020.
Ci posso essere soggetti interessati da operazioni straordinarie?
In relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, sia al fine di determinare la soglia massima dei ricavi o compensi sia per effettuare il calcolo della riduzione del fatturato, è necessario analizzare gli effetti dell’operazione posta in essere.
Con riferimento ai casi di trasformazione omogenea progressiva o regressiva perfezionate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto che può fruire del beneficio è quello risultante dall’operazione di trasformazione. Pertanto, sarà quest’ultimo a dover presentare l’istanza di accesso al beneficio.
Tuttavia, la medesima società avente causa dell’operazione di trasformazione deve:
– tener conto dell’ammontare complessivo dei ricavi riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
– per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, confrontare il dato relativo al mese di aprile del 2020 con il fatturato e i corrispettivi relativi al medesimo mese di aprile del 2019.
Infine, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento (aprile 2019). Quanto appena indicato non rileva qualora il soggetto conferente abbia iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Qual è la definizione del fatturato?
Come noto il contributo spetta nel caso in cui l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 del fatturato di aprile 2019.
Nel definire cosa deve intendersi per fatturato l’Agenzia precisa che occorre far riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di aprile, vale a dire quelle che hanno partecipato alla liquidazione periodica. Rilevano quindi tutte le fatture immediate che hanno data di aprile e quelle differite il cui documento di consegna sia stato emesso in aprile.
Concorrono a formare l’ammontare del fatturato rilevante anche le cessioni di beni ammortizzabili, ma nulla viene precisato in merito ai passaggi interni per le attività separate che comunque, per analogia, si ritiene che debbano rilevare.
In merito infine alle operazioni escluse dall’applicazione dell’IVA, poiché l’Agenzia fa riferimento alle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile, si ritiene che le stesse non debbano essere considerate.
Quali sono le rilevazione contabile e adempimenti correlati?
Sul piano contabile, l’erogazione a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dall’emergenza epidemiologica. In considerazione di ciò, in applicazione del Principio contabile, il contributo deve essere rilevato nella voce A5 del conto economico e rileva, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Si tratta ad ogni modo di contributi che hanno natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica in quanto, nel caso in specie, la stessa Circolare precisa che l’erogazione è concessa a titolo di «integrazione di mancati ricavi». Ai fini del bilancio d’esercizio, il contributo erogato deve altresì trovare indicazione nella nota integrativa.
In considerazione della non rilevanza ai fini fiscali del contributo, lo stesso non deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto.
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Notizia tratta da Mementopiù