Grazie al nuovo decreto firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia (ancora da pubblicare) dà accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza riconoscendo un’indennità ai professionisti iscritti alle casse private per il mese di Marzo pari a 600 euro.
Cosa prevede la bozza del decreto?
La bozza prevede che il bonus sia riconosciuto:
- ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, includendo anche gli affitti brevi, di valore non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, inclusi gli affitti brevi, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’indennità è dovuta che il soggetto richiedente abbia adempiuto ai suoi obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con gli altri benefici previsti dal Decreto Cura Italia, nonché con il reddito di cittadinanza.
Quali altri argomenti tratta la bozza?
La bozza del decreto prevede inoltre che:
- per cessazione dell’attività s’intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Come si può leggere all’interno della bozza le domande dovranno essere presentate dai professionisti a partire dal 1° aprile agli enti di previdenza che avranno il compito di valurare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.
Come deve essere presentata l’istanza?
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, sotto la propria responsabilità:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore delle indennità previste dal Decreto Cura Italia né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore alle soglie stabilite (35 mila e 50 mila euro);
- di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero – per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro – di essere nel perimetro delle condizioni previste (attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché indicazione delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni richieste o presentate dopo il 30 aprile 2020.
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