Con quanti voti ha ricevuto la conversione “Cura Italia”?
Con 229 voti favorevoli, 123 contrari e 2 astenuti, Montecitorio ha approvato in via definitiva la legge di conversione del Decreto Cura Italia. Il testo non ha subito alcuna modifica rispetto alla versione del Senato di circa due settimane fa.
Ecco qui un breve riassunto delle principali misure fiscali contenute nel decreto convertito
- I versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sanno sospesi.
- Sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Le disposizioni del decreto:
- precisano il perimetro dei versamenti coinvolti nell’applicazione della sospensione;
- estendono la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori;
- sospensione dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
- I versamenti sospesi saranno effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020.(Fatte salve le federazioni alcune associazioni e società sportive nazionali)
- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
- Sospensione riguarda i termini relativi al versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.
- È stato invece differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione avranno un termine differente
- Le suddette sospensioni dei termini decorrono dal 21 febbraio 2020 nei confronti delle persone fisiche che avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Altri interventi fiscali
Tra le altre misure possiamo menzionare:
- sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l’esclusione da ritenute d’acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni o con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020;
- la concessione di un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe; viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari;
- la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti rientrano nelle categorie per poter usufruire di tali agevolazioni.
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