L’imprenditore o il professionista che adotta il regime forfettario è esonerato dalla maggior parte degli adempimenti IVA, restando soggetto solo ad alcuni scopriamo quali.
Cessioni e prestazioni nazionali:
– vanno sempre certificate con l’emissione di fattura o scontrino, pur senza addebito dell’IVA
– la fattura deve indicare che si tratta di “operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 c. 54 e s. L. 190/2014”
– esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi
Cessioni di beni intra UE:
– si considerano cessioni interne senza diritto alla rivalsa
– la fattura deve indicare che l’operazione non costituisce cessione intra UE ai sensi dell’art. 41 c. 2 bis DL 331/93 conv. in L. 427/93
– esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi
Acquisti:
– numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
– esonero dall’obbligo di registrazione (e quindi dell’istituzione del relativo registro)
– se trova applicazione il meccanismo del reverse charge, integrazione della fattura ricevuta
– se intra UE, sono soggetti a IVA se viene superata la soglia annua di € 10.000; in tal caso, occorre iscriversi al VIES, integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e, se si superano le soglie previste, presentare gli elenchi Intrastat
Importazioni ed esportazioni:
si applicano le regole ordinarie, ma non è possibile avvalersi del plafond per l’acquisto di beni e servizi.
Le esportazioni saranno ammesse nei limiti stabiliti con apposito DM (art. 1 c. 58 lett. e L. 190/2014)
Liquidazioni e versamenti:
esonero dall’obbligo, ad eccezione dell’imposta relativa alle fatture per acquisti intra UE che superano la soglia annua di € 10.000 e per altre operazioni per cui il contribuente risulta debitore IVA in base al reverse charge (v. sopra); in tal caso, il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni
Dichiarazioni e altri adempimenti:
esonero da presentazione della dichiarazione annuale, della comunicazione dei dati delle liquidazioni e della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere:
– Per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti o rese agli stessi si applicano le regole ordinarie sulla territorialità.
-Salvo che si tratti delle attività esonerate previste dall’art. 2 DPR 696/96, i cui corrispettivi devono comunque essere annotati in un apposito registro cronologico (Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E).
Deve conservare quelle emesse dai propri fornitori con le seguenti modalità:
– se ha comunicato loro un indirizzo PEC o un codice destinatario, elettronicamente o con i sistemi tradizionali (conservazione cartacea dell’originale oppure con microfilm, microfiche, nastri magnetici, pellicole, ecc.);
– negli altri casi, con i sistemi tradizionali.
Art. 1 c. 58-60 L. 190/2014
L’imprenditore o il professionista è esonerato dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche (salvo quelle nei confronti della PA)