La maggiorazione del contributo addizionale NASPI dello 0,5%, prevista per i rinnovi dei contratti a tempo determinato e delle somministrazioni a termine, non può trovare applicazione per il contratto intermittente a tempo determinato, data la mancanza di una previsione legislativa e l’impossibilità di un’applicazione analogica. L’addizionale non potrà trovare applicazione neanche in tutte quelle fattispecie escluse “ex lege” dalla normativa del tempo determinato. Tra queste, i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, che sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a tempo determinato. Sono queste le conclusioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sui dubbi interpretativi sorti a seguito della proroga del termine di versamento della maggiorazione.
In particolare, gli esperti della Fondazione si sono soffermati:
- sull’ambito di applicazione del contributo addizionale, precisando le ragioni per cui non si applica al contratto intermittente a tempo determinato;
- sull’alternanza tra un rapporto di lavoro in somministrazione e un contratto a termine tra gli stessi datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di uguali mansioni, ribadendo che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato (o di somministrazione a tempo determinato) l’incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
13/10/2019 – Memento
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